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Sez. 1, Sentenza n. 3642 del 19/06/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211421 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Esito della prova - Valutazione di fatti posteriori all'espletamento della misura alternativa - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211421-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza è autorizzato dalla legge a prendere in considerazione anche fatti posteriori all'espletamento della misura, i quali, però, proprio perché non ricadenti nell'ambito della medesima, devono essere ancor più rigorosamente vagliati e posti in relazione con il comportamento tenuto in generale dall'interessato durante l'affidamento. (Nella specie, il Tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, specie sulla base della condotta tenuta dall'affidato successivamente al termine della prova, allorché aveva percosso un altro utente del SERT perché si era rifiutato di dargli le "urine pulite" in luogo delle sue, che erano "sporche", in sede di analisi). (Contra Sez. I, 15 maggio 1998 n. 2874, Milan e n. 2811, Allegrucci, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)