Sez. 1, Sentenza n. 4441 del 22/06/1999 Cc. (dep. 22/07/1999) Rv. 213924 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione della pena all'esito positivo del periodo di prova - Comportamenti successivi alla scadenza di detto periodo - Valutabilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Per "esito positivo del periodo di prova", ai fini dell'estinzione della pena prevista dall'art.47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, deve intendersi l'integrale emenda del condannato, la quale viene quindi a costituire il parametro di valutazione e, al tempo stesso, la causa giustificatrice dell'estinguersi del rapporto punitivo, essendo questo giunto al completo soddisfacimento dell'ineludibile funzione rieducativa assegnata alla pena dall'art.27, comma III, della Costituzione. In tale prospettiva risulta quindi evidente che, dovendosi valutare in concreto non la mera condotta serbata nel corso della prova, ma, essenzialmente, i risultati che, sul piano dell'emenda, sono scaturiti dall'applicazione della misura, anche i comportamenti successivi alla scadenza del periodo di prova possono formare oggetto di apprezzamento agli effetti di quanto previsto dall'art, 47, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, ove tali comportamenti presentino caratteristiche tali da saldarsi alla condotta serbata ed all'esperienza maturata nel corso della prova, in un unico alveo finalisticamente orientato all'integrale recupero del condannato. (Nella specie, pur enunciando i suddetti principi, la S.C. ha peraltro annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale del riesame la quale aveva escluso l'avvenuta estinzione della pena sulla sola base del rilievo che il condannato, dopo la fine del periodo di affidamento, si era reso irreperibile, sottraendosi al pagamento di alcuni debiti).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)