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Sez. T, Sentenza n. 22822 del 07/08/2025 (Rv. 675502-01)

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Scissione di azienda speciale ex art. 115, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 - Deroga della disciplina di cui agli artt. 172 e 173 d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento - Esclusione - Conseguenze fiscali con riguardo all’avanzo generato dalla scissione - Nessuna. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675502-01

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

In tema di reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ricorre alcuna deroga ai princìpi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 115 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)