Sez. 3, Sentenza n. 4136 del 16/02/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213550 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Interventi senza autorizzazione su beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge 1497 del 1939 - Sanzioni di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Applicabilità - Sussistenza - Ragione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di protezione delle bellezze naturali, l'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431, ha operato estendendo formalmente ai territori ed alle aree in esso indicate, con riferimento all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il vincolo paesaggistico previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497, così coordinando in un sistema unitario, benché oggettivamente diverso, i vincoli specifici posti originariamente dalla legge 1497 del 1939 con quelli di zona da esso introdotti. Di qui la conseguenza che le sanzioni previste dall'art. 1 sexies sono applicabili anche alle condotte illecite consistenti nell'esecuzione senza autorizzazione di interventi su beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge 1497, in quanto il richiamo alla "violazione delle disposizioni di cui al presente decreto", contenuto nella norma suddetta, comprende anche l'art. 1, il quale richiede l'autorizzazione prevista dall'art. 7 legge 1497 per qualsiasi opera realizzata in zona sottoposta a ogni specie di vincolo paesaggistico.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)