Sez. 3, Sentenza n. 9879 del 12/07/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202883 - 01
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere | Interventi senza autorizzazione su beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge n. 1497 del 1939 - Applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Sussistenza - Presenza ed entità di concreto danno paesistico - Irrilevanza - Ragione.
Bellezze naturali (protezione delle) - In genere
In tema di protezione delle bellezze naturali, le sanzioni previste dall'art. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 sono applicabili anche alle condotte illecite consistenti nell'esecuzione senza autorizzazione di interventi sui beni tutelati in violazione dell'art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, indipendentemente dalla presenza e dall'entità di un danno paesistico concretamente sussistente. Il reato previsto dall'art. 1 sexies citato, invero, ha carattere formale e di pericolo, e per la consumazione di esso, non si richiede il danneggiamento, il deturpamento o l'alterazione dei luoghi, dacché il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)