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Sez. 1, Sentenza n. 10659 del 01/10/1981 Ud. (dep. 27/11/1981) Rv. 151142 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151142-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA E CONSEGUENZE.*

La differenza tra la dichiarazione e l'elezione di domicilio consiste nel fatto che mentre la prima è meramente dichiaratoria di una situazione di fatto, e cioè indica la reale abitazione o Sede professionale dell'imputato, anche presso terze persone, ai fini delle notificazioni, l'elezione, di carattere negoziale e costitutivo, consiste nella designazione di un domicilio presso terzi, allo scopo di ricevere le notifiche in un luogo diverso da quello reale e presso persona scelta fiduciariamente. (la Cassazione ha chiarito che solo in quest'ultimo caso il trasferimento in altro luogo noto della persona designata rende necessaria la notificazione dell'atto al nuovo indirizzo; nel primo caso, invece, l'abbandono da parte dell'imputato del luogo dichiarato per ignota destinazione comporta l'adozione, previ gli accertamenti prescritti per il rito degli irreperibili, indipendentemente dalla reperibilità della persona eventualmente indicata all'atto della dichiarazione di domicilio). (Conf mass nn 140269, 133575 e 087031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)