Sez. 5, Sentenza n. 7186 del 07/06/1983 Ud. (dep. 02/08/1983) Rv. 160111 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO SUCCESSIVA A PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO SUCCESSIVA A PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO - IRRILEVANZA.*
La dichiarazione di domicilio è una dichiarazione di scienza, ricognitiva della relazione effettiva esistente tra il dichiarante e taluno dei luoghi tassativamente indicati nell'art. 169 cod. proc. pen. (casa di abitazione, luogo di Esercizio dell'attività professionale, temporanea dimora o recapito). L'elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà, cioè negoziale, consistente nella scelta di una persona investita del limitato potere di ricevere le notificazioni degli Atti del procedimento in luogo diverso da quello cui l'imputato, alternativamente o cumulativamente, è realmente legato. L'elezione di domicilio, presupponendo la persistenza del rapporto fisico, reale, con i luoghi indicati nell'art. 169 cod. proc. pen., non può essere in alcun modo influenzata dalla successiva dichiarazione, meramente ricognitiva di uno dei luoghi medesimi. (V mass n 151885, ed ivi citate; (Conf mass n 151142; (Conf mass n 154712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)