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Sez. 1, Sentenza n. 16956 del 16/08/2005 (Rv. 582400 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere comunale (art. 63 T.U. enti locali) - Lite pendente - Deroga - Controversia relativa a fatto connesso con l'esercizio del mandato - Ambito e "ratio" - Riferibilità della controversia a mandato diverso da (e successivo a) quello di consigliere comunale - Ammissibilità - Fattispecie in tema di lite pendente concernente l'impugnazione della revoca del mandato di assessore comunale conferito al consigliere.
Stato
decisa il 2005-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582400-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel prevedere, tra le cause che impediscono di ricoprire detta carica, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune (primo comma, numero 4), contempla (terzo comma) una deroga nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tale deroga - conformemente alla sua "ratio", volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica - deve ritenersi sussistere ogniqualvolta la controversia attenga all'agire dell'amministratore nell'interesse pubblico, indipendentemente dal mandato per il quale è insorta la controversia, ben potendo questo essere diverso da (e successivo a) quello di consigliere comunale. Pertanto, non sussiste l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, e ricorre la detta deroga, allorché l'oggetto della lite pendente riguardi l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della revoca del mandato di assessore conferito al consigliere (in Comune con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) successivamente alla sua elezione, trattandosi di controversia che trascende l'interesse personale del soggetto in quanto finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento della P.A. e, con esso, l'interesse della comunità locale o, comunque, della parte rappresentata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)