Sez. 1, Sentenza n. 7653 del 13/07/1995 (Rv. 493262 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Giudizio incidentale di falso - Sospensione sino all'esito del giudizio penale di falso - Riassunzione del processo principale - Termine - Decorrenza.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il giudizio principale sia stato sospeso per la proposizione della querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., e questo secondo processo, di natura incidentale, sia stato a sua volta sospeso, ai sensi dell'art. 3 cod. proc. pen., sino all'esito del giudizio penale di falso, il termine per la riassunzione del processo principale comincia a decorrere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 cod. proc. civ., non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale di falso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia insorta in ordine alla querela di falso civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)