Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586910 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Differenze - Conseguenze - Sospensione del giudizio civile di falso - Presupposti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
Il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso di cui all'art. 221 cod. proc. civ. e la denuncia in sede penale hanno, quindi, funzioni diverse, salvo l'obbligo del giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché sia iniziato il procedimento penale, in relazione al disposto di cui all'art. 295 cod. proc. civ. e, considerata l'efficacia propria della sentenza penale sul giudizio civile, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio e rigettando il motivo di ricorso proposto, ha chiarito che, nel caso in questione, i fatti esaminati in sede penale - il cui procedimento si era concluso con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia - non potevano essere ritenuti vincolanti nel successivo giudizio civile e la predetta definizione del procedimento penale non avrebbe impedito, da un lato, la presentazione della querela di falso, mentre, dall'altro, l'avrebbe imposta, ai fini della contestazione della veridicità di quanto risultava da una scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ma oggetto di riempimento "absque pactis").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)