Sez. 1, Sentenza n. 1814 del 23/05/1969 (Rv. 340905 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE DI FALSO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI FALSO FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE DI FALSO - DIFFERENZE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI FALSO FINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - DECORRENZA.*
Il giudizio civile di falso (principale o incidentale) ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi in pratica alla eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono in realta sostanzialmente differenti tra loro. Infatti, mentre l'uno tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, l'altro, al contrario, oltre che ad accertare il fatto della falsificazione, mira ad identificarne l'autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. Da cio consegue a) che pregiudiziale al giudizio di merito e la querela di falso e non il procedimento penale di falso b) che il giudice della querela di falso, ove abbia notizia della pendenza di un procedimento penale di falso, non puo disporre che la querela venga trasferita in detto procedimento, ma deve sospendere di provvedere in attesa della definizione del processo penale C) che, infine, la sentenza penale che accerta il falso vincola bensi il giudice della querela civile a quanto essa sentenza ha ritenuto, ma non lo priva del potere-dovere di pronunciarsi sulla querela stessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio principale sia stato sospeso per la proposizione della querela di falso ex art.221 cod.proc. civ. e questo secondo processo, di natura incidentale, sia stato a sua volta sospeso, a sensi dell'art.3 cod.proc.pen., sino all'esito del giudizio penale di falso, il termine per la riassunzione del processo principale comincia a decorrere, a sensi e per gli effetti di cui all'art.297 cod.proc.civ., non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale di falso, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la controversia insorta in ordine alla querela di falso civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)