Sez. 1, Sentenza n. 1676 del 22/09/1970 (Rv. 347608 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA- NOZIONE - IMPRENDITORE - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA CON SVOLGIMENTO NELLA NUOVA SEDE DI ATTIVITA ECONOMICA ACCESSORIA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA- NOZIONE - IMPRENDITORE - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA CON SVOLGIMENTO NELLA NUOVA SEDE DI ATTIVITA ECONOMICA ACCESSORIA - IRRILEVANZA.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento a norma dell'art 9 RD 16 marzo 1942, n 267, e il luogo in cui l'imprenditore svolge la sua prevalente attivita direttiva ed amministrativa, trattando gli affari inerenti alla impresa, raccogliendo, coordinando ed organizzando i diversi fattori della produzione, e cioe il luogo in cui l'imprenditore ha il centro effettivo dei suoi interessi. Pertanto, se l'imprenditore abbia trasferito altrove la sua residenza, svolgendo attivita commerciale dello stesso genere o di genere diverso, cio non e sufficiente a far ivi radicare la Competenza per la dichiarazione di fallimento, ove emerga che nella precedente residenza egli abbia conservato e continui a svolgere la precedente attivita e che questa, rispetto all'attivita esercitata nella nuova residenza, abbia carattere prevalente dal punto di vista economico, onde quella della nuova appaia solo accessoria e secondaria. L'accertamento di siffatto carattere di prevalenza deve essere effettuato in base ad elementi indiziari e non soltanto formalistici. (V 757-69, mass n 339070 324-69, mass n 338318).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)