Sez. 3, Sentenza n. 879 del 26/03/1971 (Rv. 350771 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - TRIBUNALE COMPETENTE - RIFERIMENTO ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA.*
A norma dell'art 9 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) competente a dichiarare il fallimento e il giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la Sede principale, ossia il centro della sua attivita direttiva ed amministrativa, cioe il luogo ove lo stesso tratta i suoi affari ed interessi, e vengono coordinati i vari fattori dell'impresa, indipendentemente dalla residenza dello stesso imprenditore. (V 1676'70, mass n 347608).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)