Sez. 1, Sentenza n. 324 del 03/02/1969 (Rv. 338318 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
La Sede principale dell'impresa, che determina la Competenza territoriale a dichiarare il fallimento a norma dell'art. 9 del RD 16 marzo 1942, n. 267, e il luogo in cui l'imprenditore svolge la sua prevalente attivita direttiva e amministrativa, trattando gli affari inerenti all'impresa, raccogliendo, coordinando e organizzando i diversi fattori della produzione, il luogo, cioe, dove l'imprenditore ha il centro effettivo dei suoi interessi. (V. 2579-67, mass. N.329938 2115-67, mass. N.329242 1893-67, mass. N.328829 832-67, mass. N.326945).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)