Sez. 1, Sentenza n. 10720 del 08/05/2013 (Rv. 626338 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Separazione personale tra coniugi - Appello - Richiesta di incremento del contributo dei figli minori - Presupposti - Circostanze nuove - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
In tema di separazione personale tra coniugi, le circostanze nuove costituiscono condizione necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni economiche in favore del coniuge o dei figli esclusivamente per il giudizio di revisione ex art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, non anche per il giudizio di appello, promosso dal coniuge che richieda un incremento del contributo al mantenimento dei figli minori posto a carico dell'altro coniuge, essendo tale estensione del sindacato del giudice sottesa alla natura degli interessi in gioco e all'immanenza del principio "rebus sic stantibus" che permea i procedimenti in materia di famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 ter, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)