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Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 15/06/1981 (Rv. 414518 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - AGGIORNAMENTO PER SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA DEDOTTA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414518-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - AGGIORNAMENTO PER SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA DEDOTTA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Il giudice di appello, nelle statuizioni di natura determinativa, adottate rebus sic stantibus in rapporto accessorio alle pronunce di separazione personale o di divorzio, puo aggiornare la misura dell'assegno tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria dedotta dalla parte in Sede di gravame, evitando cosi la successiva procedura di adeguamento prevista, rispettivamente, dagli artt 710 cod proc civ e 9 legge 1 dicembre 1970, n 898. (V 1559/78, mass n 390948).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)