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Sez. 6, Sentenza n. 914 del 16/03/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214783 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento. Sindacabilità in sede di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214783-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto processuale indissolubile dalla funzionale attività del giudice, da riguardare come un dovere del giudice stesso che ne condiziona il potere decisorio. Ne consegue la costante rilevanza della relativa questione in relazione all'adozione di un provvedimento cautelare e la sindacabilità, in sede di impugnazione del provvedimento "de libertate", anche della competenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare. Consegue, altresì, che qualora il difetto di competenza del giudice che ha disposto la misura cautelare non abbia costituito, in sede di impugnazione della stessa, oggetto di specifica eccezione della parte interessata, il giudice può "ex officio" pervenire alla declaratoria di efficacia differita della misura stessa ex art.27 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)