Sez. 6, Sentenza n. 13096 del 05/03/2014 Cc. (dep. 20/03/2014) Rv. 259505 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE | Misure cautelari - Incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente - Deduzione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE
In materia cautelare, l'eccezione sull'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)