Sez. 5, Sentenza n. 12944 del 18/02/2003 Cc. (dep. 20/03/2003) Rv. 224250 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Eccezione di incompetenza per territorio - Deducibilità in sede di riesame - Ammissibilità - Urgenza - Necessità - Apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
L'eccezione di incompetenza per territorio del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame, con l'effetto che l'incompetenza dichiarata dal giudice dell'impugnazione rende provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, sempre che sussista l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, ex art.291, comma 2, cod. proc. pen.. Pertanto - mentre, se l'incompetenza sia rilevata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare deve essere motivato anche con riferimento al presupposto dell'urgenza di provvedere, ex art.291, comma 2, cod. proc. pen. -, quando l'incompetenza sia rilevata dal giudice dell'impugnazione, questi deve verificare il presupposto dell'urgenza facendo riferimento, ove si tratti di impugnazione di merito, ai dati processuali ed, ove si tratti di impugnazione di legittimità, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)