Sez. 1, Sentenza n. 8980 del 05/07/2000 (Rv. 538247 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Istanza di revoca ex art. 67 comma primo Legge Fall. - Accertamento dello squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali - Necessità - "Scientia decoctionis" da parte dell'acquirente - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 comma primo Legge Fall. postula il solo accertamento dello squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali (che, ove escluso, impedisce l'accoglimento dell'azione stessa), non rilevando, all'uopo, la conoscenza o meno, da parte dell'"accipiens", dello stato di insolvenza del venditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)