Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/1998 (Rv. 511299 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Sproporzione notevole tra prestazione e controprestazione - Accertamento - Criteri fissi - Esclusione - Apprezzamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relativa a compravendita di immobile ad un prezzo inferiore del 25 per cento a quello di mercato.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, il giudizio sulla "notevole sproporzione" tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito e ciò che a lui è stato dato o promesso(che, ai sensi del primo comma dell'art. 67 legge fall., deve sussistere per farsi luogo alla dichiarazione di inefficacia del negozio)prescinde da qualsiasi misura fissa o parametro da cui desumere il depauperamento, con riguardo al valore reale oggetto del negozio, e costituisce un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed esente da vizi logici o giuridici (nella specie, la S.C. ha ritenuto logicamente e congruamente motivata la decisione del merito la quale, tra l'altro, aveva affermato che, nella compravendita di un modesto alloggio, una differenza del 25 % in meno rispetto al prezzo di mercato assume carattere di sproporzione del tutto accentuata e fuori dalle usuali oscillazioni di mercato)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)