Sez. L, Sentenza n. 6579 del 26/04/2003 (Rv. 562474 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Mancanza - Ammissibilità del ricorso - Esclusione - Limiti - Anteriorità della procura - Deduzione da altri elementi - Sufficienza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata trascrizione della procura nella copia del ricorso notificata determina l'inammissibilità del ricorso stesso soltanto se la copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, ai fini della anteriorità della procura, la espressa menzione, nella copia, della esistenza della procura sull'originale, richiamata nella intestazione dell'atto con la formula "giusta mandato a margine del presente atto", anche se non accompagnata dalla attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è tata eseguita su istanza dei ricorrenti e del loro procuratore e anche se nel trascriverla sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)