Sez. U, Sentenza n. 5323 del 16/03/2004 (Rv. 571202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancanza di sottoscrizione nella copia notificata del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell'originale del ricorso e sia seguita dall'autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di procura speciale (come avviene quando la copia contenga la trascrizione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)