diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 29/03/2002 (Rv. 553387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO | Necessità - Esclusione - Anteriorità della procura - Necessità - Prova - Deduzione da altri elementi - Fattispecie - Menzione nella copia dell'esistenza della procura sull'originale del ricorso e attestazione dell'ufficiale giudiziario - Sufficienza.
Stato
decisa il 2002-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO

In sede di verifica del requisito dell'anteriorità della procura speciale, necessario, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancata trascrizione della procura nella copia notificata determina l'inammissibilità del ricorso soltanto se la copia stessa non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso, reputando sufficienti, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'espressa menzione nella copia dell'esistenza della procura sull'originale e la attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita su istanza dei ricorrenti e del loro procuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)