Sez. L, Sentenza n. 2791 del 20/03/1987 (Rv. 451910 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI INTERDIPENDENZA - VALUTAZIONE - CRITERI - PRETESE CONTRAPPOSTE RICONDUCENTESI ALLA DETERMINAZIONE DEL GLOBALE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE SUBORDINATO - NESSO TRA DUE IMPUGNAZIONI POGGIANTESI SU PRESUPPOSTI PARTICOLARI O INVOLGENTI QUESTIONI DIVERSE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA DIRETTA ALLA RIVALUTAZIONE ED AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ED A PRETESA DIRETTA A CONTRASTARE L'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - TARDIVE - VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DI INTERDIPENDENZA - VALUTAZIONE - CRITERI - PRETESE CONTRAPPOSTE RICONDUCENTESI ALLA DETERMINAZIONE DEL GLOBALE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE SUBORDINATO - NESSO TRA DUE IMPUGNAZIONI POGGIANTESI SU PRESUPPOSTI PARTICOLARI O INVOLGENTI QUESTIONI DIVERSE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA DIRETTA ALLA RIVALUTAZIONE ED AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ED A PRETESA DIRETTA A CONTRASTARE L'ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST.*
Il rapporto d'interdipendenza fra il ricorso principale e quello incidentale (tardivamente proponibile, nei modi e nei termini previsti dall'art. 371 cod. proc. civ., anche quando siano scaduti i termini per impugnare la sentenza in via principale) deve essere valutato non in astratto, bensì facendo riferimento concreto alla natura e alle interferenze reciproche degli interessi azionati in giudizio, in relazione all'assetto complessivo che hanno ricevuto dalla sentenza impugnata. Per le controversie di lavoro in particolare, quando le pretese contrapposte si riconducono alla Determinazione del globale trattamento economico e giuridico del lavoratore, il nesso tra le due impugnazioni va ravvisato sussistente anche se ciascuna di esse poggi su presupposti particolari o involga questioni diverse. (nella specie, in cui l'impugnazione principale delle lavoratrici concerneva la Determinazione del danno da svalutazione monetaria e la decorrenza degli interessi, è stata ritenuta l'ammissibilità del motivo d'impugnazione incidentale tardiva con cui la datrice di lavoro contestava l'operato adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione). (V 1756/85, mass n 439713; (V 883/85, mass n 439060; (Conf 5609/85, mass n 442802).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)