Sez. L, Sentenza n. 5609 del 15/11/1985 (Rv. 442802 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - INTERDIPENDENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - PRETESE CONTRAPPOSTE - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA DEL NESSO TRA LE IMPUGNAZIONI - FONDAMENTO DELLE IMPUGNAZIONI SU PRESUPPOSTI PARTICOLARI O INVOLGIMENTO DI QUESTIONI DIVERSE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - INTERDIPENDENZA - CONTROVERSIE DI LAVORO - PRETESE CONTRAPPOSTE - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL LAVORATORE - SUSSISTENZA DEL NESSO TRA LE IMPUGNAZIONI - FONDAMENTO DELLE IMPUGNAZIONI SU PRESUPPOSTI PARTICOLARI O INVOLGIMENTO DI QUESTIONI DIVERSE - IRRILEVANZA.*
Il rapporto di interdipendenza tra l'impugnazione principale e quella incidentale deve essere valutata non in astratto, bensì facendo riferimento alla natura e alle interferenze reciproche degli interessi in concreto azionati in giudizio; in particolare nelle controversie di lavoro, quando le pretese contrapposte si riconducono alla Determinazione del trattamento economico e giuridico globale del lavoratore, il nesso tra le due impugnazioni va ritenuto sussistente anche se ciascuna di esse poggi su presupposti particolari o involga questioni diverse. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello il quale - adito con impugnazione principale dal datore di lavoro che lamentava l'erroneità dell'inserimento del lavoro straordinario fisso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, quale determinata dal giudice di primo grado - aveva ritenuto erroneamente che non costituisse appello incidentale quello proposto dal lavoratore e tendente all'accertamento che la retribuzione base per il suddetto calcolo era quella pari a trenta, e non a ventisei, giornate lavorative). (V 1772/85, mass n 439721; (V 374/83, mass n 425185; (V 3698/81, mass n 414342).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)