Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 23/11/1990 (Rv. 469890 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - OPERE REALIZZATE SENZA LICENZA O IN DIFFORMITÀ - DISCONOSCIMENTO DELLA ESENZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - OPERE REALIZZATE SENZA LICENZA O IN DIFFORMITÀ - DISCONOSCIMENTO DELLA ESENZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Il provvedimento dell'amministrazione finanziaria, che disconosca l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito di fabbricato, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, quale sanzione automatica per l'accertamento dell'esecuzione delle relative opere senza la prescritta autorizzazione od in difformità di essa, è affetto da nullità, per carenza di motivazione, ove si limiti a richiamare la citata norma, ma non fornisca alcuna indicazione sull'atto con cui l'autorità municipale ha effettuato detto accertamento, atteso che, in difetto di notazioni a tale ultimo riguardo, il destinatario non è in grado di acquisire cognizione certa delle ragioni della sanzione. (V 5646/87, mass n 454116; (V 1322/86, mass n 444761).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)