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Sez. U, Sentenza n. 5646 del 26/06/1987 (Rv. 454116 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONI EDILIZIE REALIZZATE SENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA - DECADENZA DAI BENEFICI TRIBUTARI EX ART. 15, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O REVOCA DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - RICHIAMO DI DETTA DISPOSIZIONE E RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - SUFFICIENZA - MOTIVAZIONE INADEGUATA - POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO ADITO EX ART. 16 D.P.R. N. 636 DEL 1972 - MERA PRONUNCIA DI INVALIDAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454116-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - COSTRUZIONI EDILIZIE REALIZZATE SENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA - DECADENZA DAI BENEFICI TRIBUTARI EX ART. 15, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONDIZIONI - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO O REVOCA DELL'ESENZIONE VENTICINQUENNALE DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OSSERVANZA - RICHIAMO DI DETTA DISPOSIZIONE E RIFERIMENTO ALL'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - SUFFICIENZA - MOTIVAZIONE INADEGUATA - POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO ADITO EX ART. 16 D.P.R. N. 636 DEL 1972 - MERA PRONUNCIA DI INVALIDAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - PRECLUSIONE - LIMITI.*

Con riguardo al provvedimento che neghi o revochi l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito di fabbricati, quale sanzione contemplata dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 per la realizzazione delle opere senza od in contrasto con la licenza edilizia, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi osservato dal richiamo di detta norma e dal riferimento all'atto di accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità municipale (comunicato al trasgressore nell'ambito del procedimento rivolto a reprimere l'abuso edilizio), considerato che si verte in tema di perdita "ope legis" del suddetto beneficio fiscale, e che, quindi, quel richiamo e quel riferimento sono idonei a porre il contribuente in grado di conoscere le ragioni del provvedimento stesso e di svolgere le opportune difese. Peraltro, l'eventuale inadeguatezza della motivazione, sempreché non si tratti di totale carenza degli elementi indispensabili per l'identificazione della pretesa fiscale, non autorizza il giudice tributario, adito con impugnazione dell'atto a norma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nella specie, prima delle modificazioni introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) ad una mera pronuncia d'invalidazione dell'atto stesso, essendo suo compito statuire sul fondamento di detta pretesa, in esito ad indagine sul rapporto sostanziale. (V 1322/86, mass n 444761; (V 6478/83, mass n 431223).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)