Sez. U, Sentenza n. 1322 del 03/03/1986 (Rv. 444761 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI EX ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DINIEGO DEL BENEFICIO O DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI EX ART. 15 LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI DINIEGO DEL BENEFICIO O DI REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.*
Con riguardo all'esclusione "de iure" delle vigenti agevolazioni fiscali, che l'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 prevede, quale ulteriore sanzione dell'illecito edilizio, in determinati casi di opere realizzate in difformità della licenza o concessione (violazione di altezze, distacchi, cubatura o superficie eccedenti il due per cento delle misure prescritte), il provvedimento della amministrazione finanziaria di diniego del beneficio non ancora concesso, o di revoca del beneficio già concesso, configura atto rigidamente vincolato, rispetto agli accertamenti effettuati dalla autorità comunale preposta alla vigilanza edilizia, e formalmente comunicati all'interessato tramite diffida del sindaco. Detto provvedimento, pertanto, deve ritenersi sufficientemente motivato anche mediante il solo riferimento alla citata norma ed agli indicati accertamenti comunali, sempreché questi ultimi contengano tutti gli elementi necessari per mettere il contribuente in grado di conoscere le ragioni della sanzione. (V 6478/83, mass n 431223).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)