Sez. L, Sentenza n. 824 del 05/02/1985 (Rv. 439008 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PERICOLO - LIMITI DI RILEVANZA - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - CRITERI APPLICABILI - CONSEGUENZE IN TEMA DI LAVORO BRACCIANTILE AGRICOLO SVOLTO DA UNA DONNA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - PERICOLO - LIMITI DI RILEVANZA - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DI MERITO - CRITERI APPLICABILI - CONSEGUENZE IN TEMA DI LAVORO BRACCIANTILE AGRICOLO SVOLTO DA UNA DONNA.*
Ai fini del giudizio sull'Invalidità pensionabile il pericolo di aggravamento dello stato morboso sofferto dall'assicurato rileva non in sè e per sè e cioè come manifestazione della naturale evoluzione delle infermità, ma solo come conseguenza dell'abnorme usura che l'assicurato stesso sopporterebbe ove protraesse l'Esercizio di attività confacenti alle sue attitudini e della sproporzione fra l'Onere di queste e le residue energie psicofisiche dell'individuo. La valutazione a tale ultimo riguardo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale deve all'uopo tener conto di tutte le circostanze del caso ed, in particolare, sia della reale gravità del complessivo quadro patologico sia delle modalità di espletamento e della natura dell'attività suddetta, talché trattandosi di lavoro bracciantile agricolo affidato ad una donna, non può essere trascurata la circostanza consuetudinaria di adibire quest'ultima a lavori leggeri o medio leggeri con conseguente possibilità per la medesima di esplicare le proprie incombenze senza eccessivi sforzi e senza sottoporsi alla rigida osservanza dei tempi, degli orari e dei metodi propri del lavoro subordinato. (V 6460/83, mass n 431198; (V 3204/81, mass n 413776).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)