Sez. L, Sentenza n. 3204 del 14/05/1981 (Rv. 413776 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA ESPLETATA AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ED A TUTTE LE POSSIBILI OCCUPAZIONI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA ESPLETATA AL MOMENTO DEGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI ED A TUTTE LE POSSIBILI OCCUPAZIONI - NECESSITA - CONDIZIONI.*
La diminuzione della capacita di guadagno dell'assicurato, ex art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 e successive modificazioni, dev'essere valutata non soltanto con riferimento alla specifica attivita in connessione alla quale e sorto e si e sviluppato il rapporto assicurativo, ma, con piu largo criterio, anche in relazione ad una diversa attivita espletata al momento degli accertamenti medico legali ed a tutte le possibili occupazioni cui l'assicurato sia idoneo, purche siano confacenti alle di lui attitudini, abbiano i requisiti della normalita, della continuita, della durata e non implichino usura lavorativa, o declassamento, o remunerazione inferiore alla meta di quella ricavata dalla precedente attivita. (Conf 2601/79, mass n 398992; (Conf 1304/79, mass n 397555).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)