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Sez. L, Sentenza n. 6460 del 29/10/1983 (Rv. 431198 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPORTI INTEGRATIVI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431198-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - RIDUZIONE DELLA PREDETTA CAPACITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPORTI INTEGRATIVI DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE - RILEVANZA - LIMITI.*

In materia di pensione di Invalidità, il principio per cui l'indagine sulla residua capacità di guadagno dell'assicurato avente qualità di coltivatore diretto deve condursi sulla base degli stessi criteri fissati per i braccianti agricoli, senza tenere conto di mere possibilità di apporti integrativi, nello svolgimento del complessivo lavoro colonico, degli altri componenti del nucleo familiare, non esclude la necessità di prendere in considerazione, all'indicato fine, le concrete e peculiari condizioni del lavoro autonomo nei campi, quale la Mancanza di vincoli di orario, la possibilità di riposi intermittenti e, nel caso proprio della coltivatrice diretta, la consuetudine di adibire quest'ultima ai lavori leggeri o medio leggeri con la conseguenza che le limitazioni della capacità di guadagno derivanti dalle affezioni da cui questa è affetta devono apprezzarsi soltanto in relazione a detta specie di attività, confacente alle attitudini lavorative della medesima. (V 1959/83, mass n 426810; (V 6451/81, mass n 417270; (V 3764/77, mass n 387426).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)