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Sez. 2, Sentenza n. 3676 del 14/04/1999 (Rv. 525340 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Per spese, competenze ed onorari - Illegittimità.
Stato
decisa il 1999-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525340-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore ed onorari di avvocato, bensì deve essere compiuta in modo tale da potere mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice ha rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni di legge o delle tariffe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)