Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 15/06/2001 (Rv. 547524 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Liquidazione ad opera del giudice - Riduzione dei diritti e degli onorari indicati nella nota prodotta in giudizio - Correlato obbligo di indicare il criterio adottato - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI
Il giudice che riduce l'ammontare dei diritti e degli onorari riportati nella nota prodotta dalla parte ha l'obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato e di indicare le ragioni della riduzione in modo da consentire il controllo sulle variazioni effettuate, qualora le somme esposte nella nota siano ritenute eccessive, e permettere così alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)