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Sez. L, Sentenza n. 12672 del 15/12/1997 (Rv. 510926 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Indicazione specifica di tutte le voci da eliminare - Necessità - Mancanza di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510926-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve indicare specificamente tutte le voci che ritiene di dover eliminare, in guisa da consentire alla parte interessata di denunziare le specifiche violazioni della legge o della tariffa. In mancanza, la sentenza incorre nel vizio di carenza di motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, DM Lavoro e previdenza sociale 05/10/1994 art. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)