Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 08/06/1982 (Rv. 421457 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SUL MERITO DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per decisione sul merito della causa, agli effetti di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., ed ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di Competenza, si deve intendere non già una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale; sibbene la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla Competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salva l'ipotesi in cui l'esame di questioni pregiudiziali sia stato compiuto in via incidentale, in funzione della decisione sulla Competenza e senza pregiudizio dell'esito definitivo della causa. (Conf 3858/77, mass n 387534; (Conf 2402/75, mass n 376272; (Conf 1751/74, mass n 369919).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)