Sez. 3, Sentenza n. 2483 del 10/03/1987 (Rv. 451636 - 01)
COMPETENZE CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - NECESSARIO O FACOLTATIVO - DECISIONE NEL MERITO DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
COMPETENZE CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - NECESSARIO O FACOLTATIVO - DECISIONE NEL MERITO DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Per decisione sul merito della causa, agli effetti di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. pen. e ai fini della impugnabilità della sentenza con regolamento necessario o facoltativo di Competenza, si deve intendere non già una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione a una pronuncia sul rapporto processuale, ma la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla Competenza, siano esse di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salva, tuttavia, l'ipotesi in cui l'esame di questioni pregiudiziali sia stato compiuto in via incidentale, in funzione della decisione sulla Competenza e senza pregiudizio dell'esito definitivo della lite. Pertanto, non si ha decisione sul merito allorquando il giudice, interpretando la domanda giudiziale, abbia identificato il contenuto della stessa "incidenter tantum", in funzione, cioè, della decisione sulla Competenza, senza alcuna Rilevanza sullo esito definitivo della lite. (V 3011/84, mass n 435054; (V 5568/82, mass n 423313; (V 2047/81, mass n 412766; (Conf 3470/82, mass n 421457; (Conf 3858/77, mass n 387534; (Conf 2402/75, mass n 376272; (Conf 1751/74, mass n 369919).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)