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Sez. L, Sentenza n. 11118 del 26/07/2002 (Rv. 556327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo - Valutazione - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è rimessa all'esame del giudice di merito, ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto giustificato, in base al principio "inadimplenti non est adimplendum", l'inadempimento della prestazione lavorativa da parte di un dirigente durante il periodo di preavviso, in quanto questi, dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, aveva a sua volta comunicato al datore di lavoro la propria disponibilità a riprendere il lavoro dopo un periodo di malattia, senza ricevere alcuna disposizione circa le modalità e il luogo ove avrebbe dovuto riprendere servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1455, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)