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Sez. L, Sentenza n. 14229 del 15/11/2001 (Rv. 550286 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - Valutazione - Accertamento della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Spettanza al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di licenziamento di dipendente bancario.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550286-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio sulla gravità dell'inadempimento che integra gli estremi delle fattispecie considerate è riservato al giudice del merito, ed è suscettibile di essere nuovamente formulato solo per effetto della cassazione della sentenza per vizi di motivazione, e non già per violazione di norme giuridiche, non identificando la "giusta causa" una clausola generale che richieda un'attività di integrazione da parte del giudice idonea a dare concretezza a precetti normativi a contenuto indeterminato, come tale denunziabile direttamente in cassazione sotto il profilo della violazione di legge, ma essendosi invece di fronte ad un tipico giudizio di fatto da formulare con esclusivo riferimento alla concreta fattispecie. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la impugnativa del licenziamento disposto nei confronti di un dipendente bancario che, avvalendosi del conto corrente aperto presso la banca alle condizioni di favore riservategli in quanto tale, aveva esercitato una rilevante attività finanziaria consentendo il ricorso al credito di una pluralità di soggetti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)