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Sez. 3, Sentenza n. 16184 del 28/02/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 255292 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Appello dell'imputato - Rideterminazione della pena - Sospensione condizionale della pena - Omessa statuizione - Revoca di una condizione cui sia stato subordinato il beneficio - Implicita conferma - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255292-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Qualora, su impugnazione del solo imputato, il giudice di appello ridetermini la pena senza specificare alcunché circa la sospensione condizionale già concessa in primo grado, quest'ultima deve ritenersi implicitamente confermata anche nel caso in cui sia stata revocata una condizione apposta al riconoscimento del beneficio (nella specie, rimessione in pristino dello stato dei luoghi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)