Sez. 5 - , Sentenza n. 20506 del 14/01/2019 Ud. (dep. 13/05/2019) Rv. 275308 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Appello dell'imputato - Rideterminazione della pena - Omessa decisione sulla sospensione condizionale già concessa - Implicita conferma – Configurabilità - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in primo grado, deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, determinandosi, altrimenti, una violazione del divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva rideterminato la pena in applicazione della continuazione con il fatto accertato in altro procedimento su richiesta dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)