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Sez. 1, Sentenza n. 4022 del 19/03/2003 (Rv. 561241 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Rimessione della causa al collegio - Ritiro del fascicolo - Restituzione - Termine - Al momento del deposito della comparsa conclusionale - Quattro giorni prima dell'udienza di discussione.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561241-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Il termine da osservare per la restituzione in cancelleria del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., secondo le regole anteriori alla novella al codice di rito del 1990, è stabilito dall'art. 169, secondo comma, "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale", vale a dire "quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione", come precisato dall'art. 111, primo comma, disp. att., nel disporre in ordine all'inserimento delle comparse nel fascicolo di parte. Ciò comporta che non trova applicazione per il deposito del fascicolo di parte e delle stesse comparse, se già comunicate, il diverso termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza collegiale fissato dall'art. 190, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo previgente, per lo scambio delle comparse conclusionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)