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Sez. 3, Sentenza n. 7823 del 21/08/1997 (Rv. 506949 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Mancata riconsegna del fascicolo da parte dell'appellante regolarmente costituitosi - Regime antecedente la legge n. 353 del 1990 - Conseguenze - Improcedibilità dell'impugnazione - Esclusione - Eventuale rigetto dell'impugnazione - Condizione.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506949-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

Nel giudizio di appello che si svolge secondo le regole anteriori alla legge 26 novembre 1990 n. 353, avutasi la regolare costituzione in giudizio dell'appellante, il mancato deposito del fascicolo da parte di costui nel termine indicato dall'art. 169 secondo comma cod. proc. civ. non consente la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione, ma eventualmente il suo rigetto, ove il giudice di appello non sia in grado di avere conoscenza della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)