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Sez. L, Sentenza n. 7019 del 25/03/2011 (Rv. 616430 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Recesso del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - ObbligatorietĂ  - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616430-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ai fini della legittimitĂ  del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)