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Sez. L, Sentenza n. 3084 del 16/03/2000 (Rv. 534828 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Recesso del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - Obbligatorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534828-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

Al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 cod. civ., stante l'evidente analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sull'elemento fiduciario; pertanto, il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tuttavia, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)