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Sez. 2, Sentenza n. 26830 del 14/12/2011 (Rv. 620766 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Contratto di agenzia - Giusta causa di recesso del preponente - Fatto illecito del terzo - Caso fortuito - Esonero dell'agente da responsabilità - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620766-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

Costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia l'evento, imputabile all'agente, dipendente dal fatto illecito di un terzo, atteso che nell'ambito della responsabilità contrattuale il fatto del terzo, pur riconducibile al caso fortuito, in tanto può valere quale causa di esonero del debitore da responsabilità ex art. 1218 cod. civ., in quanto renda impossibile l'adempimento consistendo in una forza esterna, improvvisa ed imprevedibile, tale da neutralizzare la diligenza del debitore. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso di una società di assicurazioni dal rapporto di agenzia con un agente, essendo questi a conoscenza dell'illecita condotta di un terzo - con il quale aveva contratto debiti usurari - che, operando direttamente sul conto corrente bancario relativo alla gestione dell'agenzia assicurativa, aveva causato il mancato versamento di rimesse per un rilevante importo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)