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Sez. 1, Sentenza n. 26806 del 27/05/2008 Cc. (dep. 03/07/2008) Rv. 240867 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare in alternativa al rinvio dell'esecuzione per grave infermità fisica - Criteri per l'applicazione dell'uno o dell'altro istituto.
Stato
decisa il 2008-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240867-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena previsto dagli artt. 146 e 147, comma primo, n. 2, cod.pen. mira soltanto ad evitare che l'esecuzione della pena avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)