Sez. 1, Sentenza n. 45758 del 14/11/2007 Cc. (dep. 06/12/2007) Rv. 238140 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio per grave infermità fisica - Condizioni - Possibilità subordinata di ammissione alla detenzione domiciliare - Condizioni.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Ai fini della concessione del rinvio dell'esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano, o non, compatibili con le finalità rieducative della pena stessa e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione e disporre il differimento dell'esecuzione qualora, tenuto conto dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta "quoad vitam" a breve scadenza, l'espiazione appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti o priva di significato rieducativo oppure, ove le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino tali caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, ma richiedano comunque i contatti con i presidi sanitari di cui all'art. 47-ter, comma primo, lett. c), della L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), ammettere il condannato alla detenzione domiciliare ai sensi di detta disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)