Sez. 6, Sentenza n. 39829 del 26/06/2019 Cc. (dep. 27/09/2019) Rv. 277065 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione - Cauzione - Impugnabilità - Esclusione – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è impugnabile in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame. (In motivazione la Corte ha spiegato che, in caso di inottemperanza al versamento, che costituisce illecito penale ex art. 76, comma 4, del d.lgs. n.159 del 2011, incombe sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la capacità economica dell'obbligato di far fronte al relativo pagamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)