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Sez. 6, Sentenza n. 25943 del 18/04/2025 Cc. (dep. 15/07/2025) Rv. 288396-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione - Cauzione - Impugnabilità - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288396-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è impugnabile in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, pur disciplinata nel capo intitolato alle «misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca», la cauzione costituisce un istituto "sui generis", in quanto accessoria e servente rispetto a misure di prevenzione personali).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)